Procedura Civile

Sospensione Feriale dei Termini: Come Calcolare i 31 Giorni di Agosto

Vademecum pratico sull'applicazione della Legge 742/1969 e del D.L. 132/2014 per scadenze di memorie, comparse e impugnazioni.

Autore: Redazione Giuridica

Sospensione Feriale dei Termini: Come Calcolare i 31 Giorni di Agosto

La sospensione feriale dei termini processuali è disciplinata dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742, modificata dall’art. 16 del D.L. 132/2014 (conv. con modif. dalla L. 162/2014).

Durata e Periodo di Applicazione

A partire dal 2015, il periodo di sospensione feriale è ridotto a 31 giorni complessivi, decorrenti dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.

Durante tale intervallo temporale, il corso dei termini processuali davanti a tutte le giurisdizioni ordinarie ed amministrative è sospeso di diritto.

Modalità di Computo Pratico

  1. Termine che inizia prima del 1° agosto: Si computano i giorni che decorrono prima del 1° agosto; dal 1° agosto il conteggio si arresta e riprende a decorrere dal 1° settembre.

  2. Termine che cade interamente durante agosto: Se l’atto da cui decorre il termine viene notificato o depositato in agosto, il termine inizia formalmente a decorrere dal 1° settembre.

  3. Materie Escluse: Si rammenta che per legge la sospensione feriale non opera per le cause di alimenti, procedimenti cautelari urgenti ex art. 669-bis c.p.c., cause di lavoro e previdenza ex art. 409 c.p.c., e procedimenti di sfratto.