Il calcolo dei termini a ritroso rappresenta uno degli aspetti più delicati della pratica forense, fonte frequente di decadenze ed eccezioni di inammissibilità.
Il Principio del Computo a Ritroso
Nel computo a ritroso, il punto di partenza (dies a quo) è la data dell’evento futuro (solitamente la data dell’udienza). Si procede a ritroso nel calendario sottraendo il numero di giorni prescritti dalla norma o dal provvedimento giudiziale.
L’Anticipazione del Dies ad Quem Festivo
In conformità al principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 14437/2021), quando un termine a ritroso scade in un giorno festivo o di sabato:
- La scadenza non slitta in avanti, poiché ciò comprimerebbe il tempo a disposizione dell’altra parte processuale o del giudice;
- Il termine si anticipa al primo giorno lavorativo precedente.
Differenza tra Termini Ordinari e Termini Liberi
- Termini Ordinari (ex art. 155 c.p.c.): Non si computa il giorno iniziale (dies a quo non computatur), mentre si computa il giorno finale (dies ad quem computatur).
- Termini Liberi: Non si computano né il giorno iniziale né quello finale (ad es. i termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c.). Entrambi i giorni estremi devono rimanere interi e liberi da qualsiasi attività difensiva.